Art. 9
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La licenza del subagente cessa quando il mandante abbia perduta la patente, e sara' ritirata dal prefetto quando il sabagente sia incorso nei casi preveduti dall'art. 5 di questa legge.
[2]La licenza al subagente puo' anche esser ritirata per ogni altra contravvenzione alla presente legge o al regolamento di cui all'art. 20.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
