Art. 8
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[1]L'agente e' responsabile solidalmente degli atti di ogni suo subagente.
[2]Egli non puo' servirsi di altro mediatore fra se' ed i cittadini a scopo di emigrazione o per la stipulazione dei contratti di cui all'art. 12, che dei subagenti da lui notificati all'autorita' politica e da questa riconosciuti come e' prescritto dall'articolo precedente.
[3]Il subagente non potra' delegare altri a promuovere l'emigrazione o a fare da mediatore fra se' o fra l'agente e gli emigranti.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
