Art. 7
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il subagente deve essere nominato con atto autentico dell'agente, che sara' notificato al prefetto della provincia.
[2]Il prefetto, avuta notizia della nomina di uno o piu' subagenti nella provincia, concedera' la licenza di far operazioni di emigrazione, in rappresentanza e per conto del mandante, sempre che il subagente designato sia nelle condizioni richieste dall'art. 3 della presente legge.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
