Art. 6
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano agli armatori ed alle societa' di navigazione nazionali o straniere riconosciute ed autorizzate nello Stato quando esso facciano operazioni di emigrazione.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
