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[1]La patente e' ritirata quando manchi il reintegro della cauzione nel termine prescritto, o quando l'agente abbia fatto partire emigranti in opposizione all'art. 1 della presente legge.

[2]La patente e' pure ritirata quando l'agente abbia procurato scientemente la partenza o l'imbarco di latitanti o di evasi dal carcere o dalle colonie dei condannati al domicilio coatto, o la partenza e l'imbarco di minori destinati a mestieri girovaghi a termini della legge 21 dicembre 1873.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-30;5866~art5 · fonte del testo

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