Art. 5
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[1]La patente e' ritirata quando manchi il reintegro della cauzione nel termine prescritto, o quando l'agente abbia fatto partire emigranti in opposizione all'art. 1 della presente legge.
[2]La patente e' pure ritirata quando l'agente abbia procurato scientemente la partenza o l'imbarco di latitanti o di evasi dal carcere o dalle colonie dei condannati al domicilio coatto, o la partenza e l'imbarco di minori destinati a mestieri girovaghi a termini della legge 21 dicembre 1873.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
