Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La concessione della patente di agente e' vincolata al deposito di una cauzione di L. 3000 a 5000 di rendita in titoli dello Stato.
[2]Tale cauzione dovra' essere reintegrata dall'agente tutte le volte che per applicazione della presente legge essa sia stata diminuita. La reintegrazione dovra' essere fatta nel termine di quindici giorni dalla richiesta dell'autorita' politica.
[3]La cauzione, salvo che penda giudizio a carico dell'agente innanzi ai tribunali ordinari, o innanzi alla commissione arbitrale di cui all'art. 17 della presente legge, sara' restituita quattro mesi dopo che l'agente sia morto o abbia dichiarato di ritirarsi dalle operazioni, o abbia perduta la patente per effetto dell'articolo seguente.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
