Art. 3
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[1]Per ottenere la patente di agente d'emigrazione occorre essere cittadino italiano domiciliato nel Regno, maggiore di eta', non privato dei diritti civili, ne' sottoposto alla speciale sorveglianza di pubblica sicurezza, e non essere stato condannato per reati contro la fede pubblica, o relativi al commercio, o contro il buon costume, o contro le persone e la proprieta', ne' essere stato condannato per contravvenzione alla presente legge o al relativo regolamento.
[2]La patente non puo' essere conceduta a ministri di culti ne' a funzionari dello Stato o impiegati in amministrazioni pubbliche locali.
[3]Se la patente e' chiesta da un'associazione, la domanda deve essere accompagnata dall'atto di costituzione della societa' e dalla designazione dei soci o amministratori che hanno la firma sociale, i quali abbiano le condizioni richieste dal precedente alinea.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
