Art. 2
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Nessuno puo' arruolare emigranti, vendere o distribuire biglietti per emigrare, o farsi mediatore a fine di lucro fra chi voglia emigrare e chi procuri o favorisca imbarco, se egli non abbia avuto dal Ministero la patente di agente o dal prefetto la licenza di subagente.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
