Art. 19
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
E' punito con l'ammenda da 100 a 1000 lire:
- a)l'agente, l'armatore, il capitano o padrone che, nelle operazioni relative all'emigrazione, contravvengano alle disposizioni del regolamento di cui all'articolo seguente, senza pregiudizio delle maggiori pene nelle quali incorrono per forza di questa legge o del Codice penale;
- b)l'agente, l'armatore, il capitano o padrone che, nelle operazioni relative all'emigrazione, contravvengano alle disposizioni che saranno date dal Ministero dell'interno in casi di riconosciuta gravita' ed urgenza.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
