Art. 18
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[1]E' punito con l'arresto da uno a sei mesi e con la multa da 500 a 5000 lire chiunque senza patente o licenza a fine di lucro fornisca o procuri trasporto agli emigranti, o intervenga mediatore di contratti fra gli emigranti e chi li trasporta, o faccia arruolamenti per l'emigrazione.
[2]Nella stessa pena incorre l'agente o subagente che favorisca la contravvenzione all'articolo 1 o contravvenga agli articoli 5, 8 e 11.
[3]Gli armatori, comandanti di navi e noleggiatori che ricevono a bordo emigranti senza contratto, saranno puniti, se nazionali, con la stessa pena; ed al capitano sara' applicata la sospensione dai gradi marittimi preveduta dall'articolo 257 del Codice per la marina mercantile. Se stranieri, la multa sara' triplicata e ritenuta sulla cauzione che il capitano di bastimento estero deve dare in esecuzione agli articoli 91 del Codice per la marina mercantile e 582 del regolamento per l'esecuzione del medesimo Codice.
[4]L'agente condannato per violazione dell'articolo 396 del Codice penale perde la patente.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
