Art. 17
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[1]L'emigrante o emigrato potra' intentare la sua azione contro l'agente col presentare, su carta senza bollo ed esente da ogni tassa, un reclamo ad un console dello Stato dov'egli arrivi, o al prefetto della provincia dove stipulo' il contratto con l'agente o subagente.
[2]Il reclamo sara' irrecettibile, se presentato quando sia gia' scorso un mese dall'arrivo al porto di destinazione, o qualora la partenza non abbia avuto luogo un mese dopo il termine stabilito per la partenza dal contratto con l'agente.
[3]Per gli effetti del reclamo, l'emigrante s'intendera' domiciliato presso il console o il prefetto a cui lo presento'.
[4]Il console, appena ricevuto il reclamo, dovra' in via sommaria e di urgenza, raccogliere tutti gli elementi occorrenti per determinare la decisione della commissione, di cui all'alinea seguente, e comunicare, nel piu' breve termine possibile, i risultati dell'istruttoria al Ministero dell'interno. Questi ne curera' la pronta trasmissione alla commissione di cui al seguente comma.
[5]I danni sono riconosciuti e liquidati da una commissione di arbitri che funzionera' in ogni capoluogo di provincia. Essa sara' composta del prefetto, del presidente del tribunale, del procuratore del Re presso il tribunale, e di due consiglieri provinciali.
[6]Questa commissione di arbitri sara' competente, nonostante qualunque patto in contrario; non sara' tenuta di osservare le forme e i termini stabiliti per l'istruzione delle cause davanti all'autorita' giudiziaria; giudichera' con le norme prescritte dall'art. 21 del Codice di procedura civile; ed alla sua sentenza si applicheranno gli articoli 22, 23, 24, 27 del Codice medesimo. terra' luogo dell'atto di compromesso voluto dall'art. 24 del Codice di procedura civile il contratto depositato alla capitaneria del porto.
[7]Tutte le carte relative a questo giudizio saranno esenti da ogni tassa, bollo e registro. Una lettera ufficiale del prefetto terra' luogo della procura prescritta dal medesimo art. 24.
[8]La sentenza sara' definitiva, ne' contro essa sara' ammesso appello o ricorso per cassazione.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
