Art. 15
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[1]Le prescrizioni degli art. 583, 584 e 585 del Codice di commercio regoleranno il contratto di emigrazione, nonostante qualsiasi patto in contrario, salvo quanto e' detto nel seguente alinea.
[2]Le indennita' e l'azione per danno saranno, per quanto riflette i rapporti fra agente ed emigrante, di competenza della commissione, di cui all'art. 17 della presente legge.
[3]In caso di scali intermedi, o di rilascio forzoso o volontario del bastimento, l'emigrante, nonostante qualsiasi patto in contrario, avra' diritto al vitto di bordo e all'alloggio per conto dell'agente, o ad una indennita' di tre lire per giornata, ferma rimanendo pel capitano o padrone la prescrizione dell'art. 373 del Codice per la marina mercantile, e per l'agente l'obbligo di far giungere l'emigrante al luogo di destinazione, e di rimborsare il capitano o padrone di ogni suo credito.
[4]Se avvenga naufragio o abbandono della nave o avaria che impedisca al bastimento di proseguire il viaggio, la responsabilita' pel rimborso delle spese di nutrimento e di trasporto su di altra nave, sino al luogo dove l'emigrante era diretto, spetta intera all'agente.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
