Art. 14 — null
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L'emigrante avra' diritto alla restituzione del doppio di cio' ch'egli avesse pagato per prezzo di trasporto, se questo sia soddisfatto in tutto o in parte da un Governo, o da una societa' di emigrazione o da impresario di colonizzazione.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
