Art. 12
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[1]Tra l'agente o subagente e l'emigrante, o se questi e' minore, il suo tutore, giusta le prescrizioni dell'art. 88 del Codice per la marina mercantile, sara' fatto un contratto in triplo originale, di cui un esemplare sara' dato all'emigrante, uno al capitano del porto d'imbarco e l'altro restera' presso l'agente.
[2]Se una delle parti sia analfabeta, il contratto sara' per lei sottoscritto dal sindaco o dall'autorita' di pubblica sicurezza.
[3]Il contratto dovra' indicare, oltre al nome, all'eta', alla professione e all'ultimo domicilio dell'emigrante:
- a)la data del congedo militare o della licenza del ministro della guerra;
- b)il luogo di partenza e il luogo o porto di destinazione;
- c)il termine entro cui dovra' aver luogo la partenza;
- d)il nome della nave e il posto assegnato all'emigrante, con patto espresso che lo spazio assegnatogli non sara' minore di quello prescritto dall'art. 548 del regolamento 26 novembre 1879 per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile;
- e)ove la traversata non sia fatta direttamente, il tempo della fermata intermedia e scalo, in attesa di ulteriore trasporto, e il nome e la qualita' del nuovo trasporto;
- f)se il trasporto sia gratuito in tutto o in parte, oppure il prezzo totale o parziale del trasporto, compresavi la spesa di sussistenza a bordo, non potendo in alcun caso i viveri e le bevande essere inferiori alla razione stabilita dalla tabella n. 7 unita al regolamento 20 settembre 1879 per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile;
- g)la quantita' di bagaglio che l'emigrante potra' portare. Si richiedera' all'emigrante la presentazione di questo contratto o di un contratto analogo con una compagnia di navigazione o con un armatore.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
