Art. 11
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Gli arruolamenti di emigranti potranno essere fatti dall'agente o subagente soltanto entro il territorio in cui e' autorizzato ad agire; ma ne' l'uno ne' l'altro potra' percorrere il paese eccitando pubblicamente i cittadini ad emigrare.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
