Art. 10
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[1]Non e' dovuto dall'emigrante al subagente a all'agente compenso alcuno per mediazione o per altro titolo, salvo il semplice rimborso delle spese effettivamente anticipate per conto di lui.
[2]L'agente o subagente che contravvenga a tale disposizione incorrera' nell'ammenda ragguagliata al decuplo della somma riscossa.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
