Art. 1
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[1]L'emigrazione e' libera, salvo gli obblighi imposti ai cittadini dalle leggi.
[2]I militari di prima e seconda categoria in congedo illimitato, appartenenti all'esercito permanente ed alla milizia mobile, non possono recarsi all'estero, se non ne abbiano otnuta licenza dal ministro della guerra.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
