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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' autorizzata la spesa di L. 145,000 da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dell'interno per l'esercizio 1895-96, allo scopo di reintegrare la cassa della Direzione generale delle carceri «Fondo massa condannati» di egual somma prelevata per spese sostenute sul capitolo n. 78 dell'esercizio 1894-95.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 9 luglio 1896.
[9]UMBERTO
[10]G. Colombo. Rudini'.
[11]Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
Testo in vigore dal 15 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
