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Gli ufficiali che per decreto reale sono investiti delle funzioni di un grado superiore ((e quelli cui spetterebbe la promozione per coprire i posti gia' resi vacanti nel grado superiore)) saranno, per gli effetti del precedente articolo, considerati come promossi al detto grado.
Testo in vigore dal 26 marzo 1898 al 16 dicembre 2009
