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((Il Ministro della Guerra e' autorizzato a limitare opportunamente, volta per volta, gli avanzamenti nei singoli gradi dell'arma di artiglieria, quando, per effetto della combinata applicazione dell'organico dell'arma, stabilito dalla legge d'ordinamento, e dell'articolo 45 della presente legge, possa avvenire che si abbia nei corrispondenti gradi dell'arma del Genio esuberanza di ufficiali in confronto delle cariche che possono essere da essi disimpegnate)).
Testo in vigore dal 9 agosto 1902 al 16 dicembre 2009
