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Gli ufficiali medici che, prima della presente legge, avessero conseguito per esame diritto all'avanzamento a scelta, saranno promossi nelle forme e proporzioni stabilite dalla legge 13 novembre Agli allievi dell'Accademia militare e della Scuola militare, che, alla promulgazione della presente legge, ne staranno facendo i corsi, il limite inferiore di eta' per la nomina a sottotenente e' mantenuto a 18 anni.
Testo in vigore dal 3 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
