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[1]Gli ufficiali effettivi di milizia mobile, conservati in base all'art. 20 della legge 29 giugno 1882, cesseranno di occupare tale posizione alle seguenti eta':
[2]56 anni ufficiali superiori;
[3]50 anni ufficiali inferiori.
Testo in vigore dal 3 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
