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I tenenti d'artiglieria e genio ammessi alla scuola di guerra prima della promulgazione della presente legge, saranno promossi capitani a scelta qualora risultassero posposti nell'avanzamento ad un ufficiale della stessa arma meno anziano cui spettasse l'avanzamento a scelta in applicazione dell'art. 36 della presente legge.
Testo in vigore dal 3 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
