Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 marzo 1898 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]((Per cinque anni dalla data della promulgazione della presente legge, i capitani ed i maggiori, scelti per il servizio nel Corpo di Stato Maggiore, vi potranno essere trasferti dopo che abbiano per un anno rispettivamente tenuto il comando, o prestato il servizio di cui agli articoli 37 e 39.
[2]Parimenti per quattro anni dalla stessa data, i sottufficiali potranno essere nominati sottotenenti nell'arma dei Carabinieri Reali e nel Corpo contabile militare, anche quando superino l'eta' prescritta dall'articolo 4 e purche' non oltrepassino rispettivamente il trentanovesimo ed il trentaduesimo anno.
[3]I sottufficiali ammessi al corso speciale della Scuola militare anteriormente alla promulgazione della presente legge, potranno essere nominati sottotenenti anche se superino l'eta' prescritta dall'articolo 4)).
Testo in vigore dal 26 marzo 1898 al 16 dicembre 2009
