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[1]Ai capitani, che alla promulgazione della presente legge staranno seguendo i corsi della scuola di guerra ed a quelli che hanno ultimata detta scuola sotto l'impero dei RR. decreti 29 marzo 1885 e 25 gennaio 1888, saranno conservati i diritti dell'avanzamento a scelta concessi loro da detti decreti.
[2]Ai tenenti, che alla promulgazione della presente legge si troveranno nelle stesse condizioni dei capitani contemplati col precedente capoverso, saranno parimenti conservati gli stessi diritti a meno che non credano di optare per l'avanzamento a scelta secondo e' stabilito dall'articolo 36 della presente legge.
[3]Ai maggiori, che gia' trovansi nel corpo di stato maggiore, ed a quelli che vi saranno trasferiti in seguito, ma provenienti dai capitani che gia' godettero della promozione a maggiore a scelta, per effetto dei RR. decreti 29 marzo 1885 e 25 gennaio 1888, non sara' applicato il disposto del secondo paragrafo dell'art. 40 della presente legge.
[4]I capitani di fanteria e cavalleria, che alla promulgazione della presente legge avessero gia' superato gli esami stabiliti con decreto reale del 19 febbraio 1891, conserveranno il diritto concesso da tale decreto per l'avanzamento a scelta.
[5]Agli ufficiali superiori che gia' trovansi nel corpo di stato maggiore o vi saranno trasferiti nel seguito, sara' considerata come loro arma di provenienza quella in cui ottennero la promozione al grado di maggiore.
[6]I capitani che gia' trovansi nel corpo di stato maggiore e quelli che vi saranno trasferiti nel seguito, ma provenienti dagli ammessi alla scuola di guerra prima della promulgazione della presente legge, saranno promossi a scelta nelle armi di fanteria o cavalleria come e' stabilito dall'art. 2 del decreto reale 29 marzo 1885.
Testo in vigore dal 3 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
