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Sono eccettuati dalle disposizioni dell'articolo precedente i sottotenenti dei corpi sanitario e veterinario militare che saranno tratti esclusivamente dai sottotenenti di complemento dei rispettivi corpi ed ai capomusica che saranno nominati per concorso.
Testo in vigore dal 3 luglio 1896 al 13 luglio 1913
