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Nel computo di anzianita' di grado per l'avanzamento si deve dedurre: Il tempo durante il quale l'ufficiale sia stato detenuto per condanna penale o sospeso dalle sue funzioni per effetto della legge penale, se questo tempo superi un mese; Il tempo durante il quale l'ufficiale e' detenuto in attesa di giudizio seguito da condanna a pena di detenzione maggiore di un mese; Il tempo trascorso in aspettativa per sospensione dall'impiego; Il tempo che l'ufficiale trascorse in aspettativa per motivi constatati di famiglia, o per infermita' temporarie non provenienti dal servizio, dopo che in una o piu' volte, e rimanendo nello stesso grado, abbia gia' passato un anno in tale posizione per l'uno o per l'altro dei suddetti motivi. ((La durata delle aspettative per motivi di famiglia o per infermita' temporarie non provenienti dal servizio, sara' fissata dal Decreto Reale da cui sono determinate)).
Testo in vigore dal 26 marzo 1898 al 16 dicembre 2009
