Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 giugno 1925 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'anzianita' del grado e' determinata dalla data della nomina effettiva nei gradi di truppa, dalla data del decreto di nomina nei gradi di ufficiale, quando non sia altrimenti determinato dal decreto stesso.
[2]A parita' di data di nomina o di decreto l'anzianita' e' determinata dal posto occupato nel ruolo d'anzianita' nel grado inferiore.
[3]A parita' di queste condizioni l'anzianita' e' determinata dall'eta'.
[4]((Per determinare, agli effetti dell'avanzamento, la precedenza tra ufficiali di ruoli diversi e di pari anzianita' di grado, si applica la norma di cui al secondo comma, e cioe' si raffrontano le anzianita' successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui piu' non si riscontra parita' di anzianita'.
[5]In tal grado, pero', l'ufficiale che ha goduto di avanzamenti speciali deve essere considerato come avente la stessa anzianita' assoluta gia' posseduta nel grado medesimo dall'ufficiale dello stesso ruolo, cui trovasi anteposto al momento della determinazione della precedenza suddetta, che abbia avuto andamento normale di carriera e non abbia subito deduzioni di anzianita')).
Testo in vigore dal 7 giugno 1925 al 16 dicembre 2009
