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[1]I posti vacanti fra gli ufficiali dei distretti e delle fortezze sono coperti in parte con promozione ad anzianita' nel corpo stesso ed il resto con trasferimento di ufficiali di pari grado delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, se trattasi del personale dei distretti, della sola artiglieria o genio, se trattasi di personale delle fortezze. La quota parte che sara' devoluta alle promozioni e quella ai trasferimenti sara' stabilita per decreto reale.

[2]In nessun caso gli ufficiali delle fortezze e quelli dei distretti potranno esser promossi a grado superiore prima degli ufficiali di pari grado ed anzianita' delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

[3]Gli ufficiali del genio sono promossi al grado superiore per anzianita' nella propria arma quando gli ufficiali d'artiglieria di pari grado ed anzianita' ottengono la stessa promozione nella loro arma.

Testo in vigore dal 3 luglio 1896 al 1 luglio 1910

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1896-07-02;254~art45 · fonte del testo

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