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[1]I tenenti colonnelli sono nominati per anzianita' fra i maggiori del rispettivo ruolo d'anzianita'.
[2]I maggiori del corpo di stato maggiore sono promossi tenenti colonnelli ad anzianita', sia nel corpo stesso, sia nell'arma di provenienza, quando per la loro sede di anzianita' raggiungano il primo decimo del ruolo organico dei maggiori dell'arma stessa.
[3]I tenenti colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che hanno servito come maggiori nel corpo di stato maggiore possono essere richiamati nel corpo stesso col grado di tenenti colonnelli.
Testo in vigore dal 3 luglio 1896 al 26 marzo 1898
