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Per conseguire la nomina a sottotenente sono necessarie le seguenti condizioni: Aver compiuto il 19° anno di eta' e non superare il ventottesimo. Per la nomina dei sottufficiali dei carabinieri a sottotenenti nell'arma, e per la nomina a capo musica, il limite superiore di eta' e' portato a trentacinque anni. Essere cittadino italiano; pero' i non regnicoli, che abbiano ottenuta la cittadinanza, non dovranno avere obblighi di servizio militare da adempiere nello Stato donde provengono.
Testo in vigore dal 3 luglio 1896 al 26 marzo 1898
