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[1]I maggiori sono nominati per anzianita' fra i capitani del rispettivo ruolo di anzianita'.
[2]E' fatta eccezione per i maggiori del corpo sanitario, i quali sono nominati per tre quarti ad anzianita' e per un quarto a scelta, fra i capitani del corpo stesso, che per la loro sede ed anzianita' hanno raggiunto il primo quarto del ruolo organico dei capitani del corpo.
[3]I capitani di stato maggiore sono promossi maggiori nell'arma di loro provenienza, quando, per la loro sede di anzianita', raggiungono il primo quindicesimo del ruolo organico dei capitani dell'arma stessa.
Testo in vigore dal 3 luglio 1896 al 13 luglio 1913
