Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 luglio 1896 al 13 luglio 1913. Leggi il testo vigente →

I capitani di stato maggiore sono scelti, giusta apposite norme stabilite con decreto reale, fra i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che abbiano con distinzione compiuti i corsi della scuola di guerra, dopo che avranno comandato, per due anni almeno col grado di capitano, un reparto della propria arma.

Testo in vigore dal 3 luglio 1896 al 13 luglio 1913

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1896-07-02;254~art37 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari