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I capitani di stato maggiore sono scelti, giusta apposite norme stabilite con decreto reale, fra i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che abbiano con distinzione compiuti i corsi della scuola di guerra, dopo che avranno comandato, per due anni almeno col grado di capitano, un reparto della propria arma.
Testo in vigore dal 3 luglio 1896 al 13 luglio 1913
