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[1]Fino alla concorrenza di un quarto, i posti vacanti nel grado di capitano, in ogni arma o corpo, possono essere concessi all'avanzamento a scelta, dovendo gli altri tre quarti essere riservati all'avanzamento per anzianita'.
[2]Per potere ottenere l'avanzamento a scelta il tenente deve esser entrato nel primo dodicesimo del rispettivo ruolo d'anzianita' degli ufficiali subalterni (tenenti e sottotenenti presi complessivamente); aver frequentato e superati gli esami finali della scuola di guerra, ovvero aver superato esami speciali da determinarsi per ogni arma o corpo per decreto reale.
Testo in vigore dal 3 luglio 1896 al 26 marzo 1898
