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[1]Le proposte di avanzamento degli ufficiali, contenute nei quadri di avanzamento, siano esse ad anzianita' od a scelta, dovranno essere confermate da una Commissione di grado superiore a quella che li compilo'.
[2]Le proposte di avanzamento ai gradi di maggior generale e di tenente generale dovranno essere confermate da una Commissione centrale composta dei comandanti di corpo d'armata e da quegli altri ufficiali generali che saranno determinati dal regolamento.
Testo in vigore dal 3 luglio 1896 al 26 marzo 1898
