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[1]In conformita' dei ruoli di anzianita', da apposite Commissioni, determinate dal regolamento di cui all'art. 2, e nei limiti e modi prescritti da detto regolamento, si compilano annualmente per ogni arma o corpo tanti quadri di avanzamento per gli ufficiali quanti sono i gradi in ciascun ruolo.
[2]Per il corpo invalidi e veterani non si compila quadro di avanzamento.
Testo in vigore dal 3 luglio 1896 al 26 marzo 1898
