Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 luglio 1896 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Nessuno puo' essere promosso sergente se non ha almeno dodici mesi di servizio effettivo alle armi.

[2]Questo tempo e' ridotto a quattro mesi per gli aspiranti alla nomina di ufficiale di complemento.

Testo in vigore dal 3 luglio 1896 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1896-07-02;254~art3 · fonte del testo

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