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[1]E' riservata al ministro della guerra la facolta' di proporre con speciali relazioni a S. M. il Re eccezionali promozioni a scelta di ufficiali di qualsiasi grado che se ne rendessero meritevoli per fatti militari straordinari o per insigni servizi militari resi allo Stato, ovvero possiedano qualita' militari cosi' spiccate da potersi fondatamente presumere che la loro promozione ridondera' a beneficio dell'esercito e dello Stato.

[2]Queste promozioni eccezionali a scelta potranno proporsi dal ministro solo quando abbia avuto il parere favorevole della Commissione centrale di cui all'articolo 31, ed abbiano in precedenza avuto luogo venti promozioni consecutive ad anzianita' od a scelta ordinaria nel corrispondente grado e quadro d'avanzamento.

Testo in vigore dal 3 luglio 1896 al 13 luglio 1913

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1896-07-02;254~art25 · fonte del testo

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