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[1]L'avanzamento ha luogo per arma o per corpo, salvo le eccezioni indicate tassativamente dalla presente legge, con promozioni successive da un grado all'altro, nella misura e con le norme fissate dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 2.
[2]Non sono concessi gradi onorari.
Testo in vigore dal 3 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
