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[1]Gli ufficiali in posizione ausiliaria e gli ufficiali di riserva cessano di appartenervi, pur conservando il grado con la relativa uniforme:
[2]a 78 anni i tenenti generali a 75 » i maggiori generali a 68 » i colonnelli a 66 » i tenenti colonnelli a 65 » i maggiori a 62 » i capitani a 60 » i subalterni. 12
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio Decreto 28 marzo 1915, n. 355, convertito senza modificazioni dalla L. 2 aprile 1922, n. 617, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' sospesa fino al 31 dicembre 1915 l'applicazione degli articoli 18, 20 e 21 della legge 2 luglio 1896, n. 254".
Testo in vigore dal 17 aprile 1915 al 16 dicembre 2009
