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[1]Gli ufficiali in posizione ausiliaria e gli ufficiali di riserva possono ottenere la promozione al solo grado immediatamente superiore all'ultimo che coprirono, per almeno un anno, nell'esercito permanente o nella milizia territoriale.
[2]((Eccettuati quelli che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianita' di servizio, o abbiano preso parte alle guerre per l'unita' e l'indipendenza d'Italia, o che abbiano ottenute ricompense al valor militare, ai quali potra' essere accordata una seconda promozione)).
Testo in vigore dal 20 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
