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[1]La permanenza minima in ciascun grado, necessaria agli ufficiali in congedo per poter conseguire l'avanzamento al successivo e' fisssata a
[2]6 anni pel grado di sottotenente;
[3]6 anni pel grado di tenente;
[4]8 anni pel grado di capitano;
[5]e 4 anni per tutti gli altri gradi.
Testo in vigore dal 3 luglio 1896 al 9 febbraio 1924
