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[1]Sono inscritti d'ufficio col loro grado ed anzianita' fra gli ufficiali di milizia territoriale: Gli ufficiali ((dispensati dal servizio attivo permanente)) che non sono nominati ufficiali di complemento ed appartengono ad una classe di leva che e' ancora obbligata al servizio di milizia territoriale; Gli ufficiali di complemento che cessano di far parte di tal categoria di ufficiali quando la loro classe di leva e' ancora obbligata al servizio nella milizia territoriale.
[2]Lo sono del pari, dietro loro domanda, quegli ufficiali ((dispensati dal servizio attivo permanente)) e quelli di complemento che, senza superare i limiti di eta' stabiliti all'art. 21, appartengono a classi di leva gia' esonerate dall'obbligo di servizio nella milizia territoriale.
Testo in vigore dal 26 marzo 1898 al 9 febbraio 1924
