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[1]Sono inscritti d'ufficio col loro grado ed anzianita' fra gli ufficiali di complemento gli ufficiali dimissionari dall'esercito permanente appartenenti a classi di leva tuttora ascritte all'esercito permanente od alla milizia mobile, sempreche' abbiano obblighi personali di servizio in dette classi.
[2]Lo sono del pari, dietro loro domanda, quelli che hanno eta' non superiore ai 40 anni.
Testo in vigore dal 3 luglio 1896 al 26 marzo 1898
