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[1]Sono nominati guardiemarine gli allievi della Regia Accademia Navale che abbiano soddisfatto alle condizioni prescritte dall'ordinamento di questo Istituto per l'ammissione nel Corpo dello stato maggiore generale.
[2]Possono pure conseguire il grado suddetto i sottufficiali del Corpo Reale Equipaggi delle categorie marinai timonieri, cannonieri e torpedinieri nominati tali da due anni, i quali, trovandosi in attivita' di servizio, superino con buon risultato gli esami degli allievi dell'ultimo corso dell'Accademia Navale.
Testo in vigore dal 12 marzo 1898 al 30 luglio 1926
