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Agli ufficiali della riserva navale ed ai militari di bassa forza, richiamati in servizio per ragioni di guerra, sono, durante il tempo della guerra, interamente applicabili le norme stabilite dalla presente legge per gli ufficiali ed il personale del Corpo Reale Equipaggi in servizio attivo.
Testo in vigore dal 12 marzo 1898 al 30 luglio 1926
