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[1]I periodi minimi d'imbarco in ciascun grado delle categorie del Corpo Reale Equipaggi destinate al servizio di bordo, per poter conseguire l'avanzamento al grado successivo, sono fissati dalla seguente tabella:
[2]Parte di provvedimento in formato grafico
[3]Il periodo d'imbarco fissato complessivamente per i gradi di nocchiere di 1ª, 2ª e 3ª classe, e per quelli corrispondenti delle categorie timonieri, cannonieri e torpedinieri, e' prescritto per la promozione ad ufficiale. Nessuna speciale condizione d'imbarco occorre per il passaggio da uno all'altro dei gradi anzidetti.
[4]In modo analogo va inteso il periodo d'imbarco stabilito per i gradi di macchinista di 1ª e 2ª classe.
Testo in vigore dal 12 marzo 1898 al 30 luglio 1926
