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[1]Gli ufficiali che non hanno adempiuto alle condizioni d'imbarco normale, possono essere promossi a scelta promiscuamente con quelli che hanno soddisfatto a queste condizioni, ma sempre subordinatamente alle restrizioni formulate all'articolo 15.
[2]L'idoneita' ed i titoli all'avanzamento degli ufficiali anzidetti si valutano solamente in relazione alle condizioni che si richiedono per i servizi ai quali questi ufficiali possono venire applicati.
Testo in vigore dal 12 marzo 1898 al 30 luglio 1926
