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Quando l'avanzamento deve aver luogo in parte per scelta o per concorso, ed in parte per anzianita', le promozioni a scelta o per concorso si alternano con quelle dovute all'anzianita', in base ai rapporti determinati dall'articolo 31 fra le promozioni dovute ai differenti titoli.
Testo in vigore dal 12 marzo 1898 al 30 luglio 1926
