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[1]In conformita' dei ruoli di anzianita' e nei limiti e modi prescritti dalla presente legge e dal Regolamento di cui all'art. 2, si compilano annualmente da apposita Commissione, per ogni Corpo, tanti quadri di avanzamento per gli ufficiali quanti sono i gradi di ciascun ruolo.
[2]Le proposte ad avanzamento ai gradi di capitano di vascello, a contrammiraglio ed a vice ammiraglio e gradi corrispondenti, dovranno essere deliberate da una Commissione suprema d'avanzamento composta degli ammiragli comandanti di dipartimento e di squadra e di quegli altri ammiragli o di grado corrispondente che saranno determinati da decreto Reale.
Testo in vigore dal 12 marzo 1898 al 30 luglio 1926
